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DIVIETO DI FUMO A SCUOLA
La scuola è tenuta a garantire un ambiente di lavoro salubre, basato sul rispetto della persona e della legalità, un ambiente che faciliti scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.
In tale prospettiva e conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, si stabilisce il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico e nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola, (art. 51 Legge n.3 del 16/01/2003).
Tutti coloro ( alunni, docenti, personale ATA, genitori, chiunque sia occasionalmente presente a scuola ) che non osserveranno il divieto di fumo nei luoghi dove è vietato fumare, saranno sanzionati col pagamento di multe secondo quanto previsto dalla legge.
Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione.
Così come stabilito dalla Legge 584/1975 e successive modificazioni, , i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €27,50 a €275,00. La misura è raddoppiata in caso si fumi in presenza di donne in gravidanza, lattanti o bambini.
Eventuali infrazioni dovranno essere comunicate ai collaboratori del Dirigente in qualità di preposti all’applicazione del divieto (proff. Dadi, Romano) con i seguenti compiti:
- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi
- Vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle
- Notificare o direttamente o per tramite del DS la trasgressione alle famiglie.
Tutto il personale è tenuto al controllo sul divieto di fumo.
Roma, 8 ottobre 2015
Il Dirigente Scolastico
Rosella Di Giuseppe